Art. 25.
(Attività simulate).

      1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualsiasi natura.
      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
      3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

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